Art. 2.

      1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «per corrispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «presso le sedi delle medesime rappresentanze diplomatiche e consolari»;

          b) il comma 2 è abrogato.